ASSEMBLEE TERRITORIALI ELETTIVE
L’Assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale composto da quattro membri eletti dall’Assemblea più un membro eletto tra gli atleti ed uno eletto tra i tecnici. Il Comitato Regionale è istituito in quelle regioni ove siano presenti almeno dieci affiliati aventi diritto a voto.
L’Assemblea Provinciale elegge il Presidente Provinciale e il Consiglio Provinciale composto da due membri eletti dall’Assemblea più un membro eletto tra gli atleti ed uno eletto tra i tecnici. Il Comitato provinciale è istituito in quelle provincie ove siano presenti almeno cinque affiliati aventi diritto a voto.
Per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano si rimanda all’art. 40 dello Statuto.
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE |
L’avviso di convocazione, con conferma di ricevimento, è comunicato almeno 20 giorni prima della riunione. La convocazione deve indicare luogo, data, orario e ordine del giorno dell’Assemblea e l’indicazione dei voti plurimi attribuiti |
CANDIDATURE |
Il termine di presentazione delle candidature è di 7 giorni prima dell’Assemblea. Le candidature devono essere presentate al Comitato territoriale di competenza Le candidature alla carica di Presidente Regionale devono essere sottoscritte da almeno 10 aventi diritto a voto. Le altre candidature agli Organi regionali devono essere sottoscritte da:
Le candidature alla carica di Presidente Provinciale devono essere sottoscritte da almeno 5 aventi diritto a voto. Le altre candidature agli Organi provinciali devono essere sottoscritte da:
I Comitati territoriali provvederanno a comunicare le candidature accettate entro 5 giorni dalla data delle Assemblee (v. artt. 28, 29 e 30 dello Statuto). Si evidenzia che chi si candida alle cariche per un Organo federale, centrale o territoriale, nell’ambito della stessa tornata dei rinnovi quadriennali, potrà candidarsi per una sola delle cariche nazionale o territoriale come previsto dall’art. 29 comma 5 dello Statuto (v. anche artt. 21 e 30 del Regolamento Organico). |
VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA |
I Consigli Territoriali (regionali e provinciali) provvedono preventivamente alla nomina dei Componenti della Commissione verifica poteri |
DELEGHE |
Ogni avente diritto a voto può rilasciare una sola delega a condizione che il numero degli affiliati aventi diritto a voto sia superiore a 20 (art. 42 dello Statuto) |
PROCEDIMENTI DI VOTO NELLE ASSEMBLEE ELETTIVE |
Tutte le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto con votazioni separate e successive Ogni avente diritto a voto esprime una sola preferenza per i candidati alle elezioni |
COMPITI DELL’ASSEMBLEA |
Eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea Nominare, su proposta del Presidente e per ogni commissione di scrutinio, tre scrutatori per il controllo delle schede ed il calcolo dei voti. |
PREDISPOSIZIONE SCHEDE ELETTORALI |
Le schede elettorali dovranno essere predisposte come segue:
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